Funzionalità dell’ascensore

l’esistenza dell’ascensore può senz’altro definirsi funzionale ad assicurare la vivibilità dell’appartamento”, cioè “è assimilabile agli impianti di luce, acqua, riscaldamento e similari “.L’installazione di impianti  devono considerarsi indispensabili ai fini di una reale abitabilità dell’appartamento, intesa “nel senso di una condizione abitativa che rispetti l’evoluzione delle esigenze generali dei cittadini e lo sviluppo delle moderne concezioni in tema di igiene, salvo l’apprestamento di accorgimenti idonei ad evitare danni alle unità immobiliari altrui, si desume agevolmente che, nella valutazione del legislatore, l’ascensore o i congegni costituiscono dotazione imprescindibile per l’approvazione dei relativi progetti edilizi”.

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Rendiconto condominiale

La mancanza di un elenco dettagliato delle spese condominiali e la poca chiarezza, oppure l’equivocità dei criteri di ripartizione adottati, comportano la violazione da parte dell’amministratore dell’obbligo di rendiconto e la conseguente invalidità della eventuale delibera di approvazione. Ne consegue la possibilità di revoca dell’amministratore, anche giudiziale per gravi irregolarità (art.1129, comma 11, del c.c.) e l’esperibilità da parte dei condomini dell’azione di rendiconto (artcolo 263 del Codice di procedura civile), salvo il risarcimento dei danni. Il rendiconto condominiale (art. 1130 bis, del c.c.) deve contenere le voci di entrata e di uscita ed ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio.

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Il condominio

Il condominio costituisce una particolare forma di comunione in cui coesiste la proprietà individuale dei singoli condomini, costituita dall’appartamento o altre unità immobiliari accatastate separatamente (box,cantine, etc.), ed una comproprietà sui beni comuni dell’immobile. Il condominio può svilupparsi sia in senso verticale che in senso orizzontale.Si tratta di una comunione forzata, non soggetta a scioglimento, in cui il condomino non può, rinunciando al diritto sulle cose comuni, sottrarsi al sostenimento delle spese per la loro conservazione e sarà comunque tenuto a parteciparvi in proporzione ai millesimi di proprietà.Secondo una consolidata giurisprudenza, la nascita del condominio si determina automaticamente, senza che sia necessaria alcuna deliberazione, nel momento in cui più soggetti… Leggi di più

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