La mancanza di un elenco dettagliato delle spese condominiali e la poca chiarezza, oppure l’equivocità dei criteri di ripartizione adottati, comportano la violazione da parte dell’amministratore dell’obbligo di rendiconto e la conseguente invalidità della eventuale delibera di approvazione. Ne consegue la possibilità di revoca dell’amministratore, anche giudiziale per gravi irregolarità (art.1129, comma 11, del c.c.) e l’esperibilità da parte dei condomini dell’azione di rendiconto (artcolo 263 del Codice di procedura civile), salvo il risarcimento dei danni. Il rendiconto condominiale (art. 1130 bis, del c.c.) deve contenere le voci di entrata e di uscita ed ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *