l’esistenza dell’ascensore può senz’altro definirsi funzionale ad assicurare la vivibilità dell’appartamento”, cioè “è assimilabile agli impianti di luce, acqua, riscaldamento e similari “.
L’installazione di impianti  devono considerarsi indispensabili ai fini di una reale abitabilità dell’appartamento, intesa “nel senso di una condizione abitativa che rispetti l’evoluzione delle esigenze generali dei cittadini e lo sviluppo delle moderne concezioni in tema di igiene, salvo l’apprestamento di accorgimenti idonei ad evitare danni alle unità immobiliari altrui, si desume agevolmente che, nella valutazione del legislatore, l’ascensore o i congegni costituiscono dotazione imprescindibile per l’approvazione dei relativi progetti edilizi”.

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