“Il condòmino non deve fornire prove documentali delle informazioni rese all’amministratore per la tenuta del “registro di anagrafe condominiale”. Può invece chiedere all’amministratore copia integrale, senza oscuramenti, degli atti e dei documenti bancari del conto corrente condominiale. Lo ha chiarito il Garante per la protezione dei dati personali – si legge nella newsletter dell’Autorità n. 387 del 23.4.’14 – in risposta ad alcuni quesiti rivolti da Confedilizia e da singoli cittadini sulle novità introdotte dalla legge n. 220 del 2012, che ha modificato la disciplina del condominio”.www.garanteprivacy.it/documents/10160/2416443/Vademecum+-+Il+condominio+e+la+privacy+-+versione+pagina+singola.pdf

Il Garante ha ribadito innanzitutto che, in base alla disciplina privacy, l’amministratore può trattare solo informazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità da perseguire. Può, dunque, acquisire le informazioni che consentono di identificare e contattare i singoli partecipanti al condominio – siano essi proprietari, usufruttuari, conduttori o comodatari – chiedendo le generalità comprensive di codice fiscale, residenza o domicilio. Può chiedere, inoltre, i dati catastali: la sezione urbana, il foglio, la particella, il subalterno e il Comune. Non può invece chiedere, perché risulterebbe eccedente, copia della documentazione: come, ad esempio, l’atto di compravendita in cui sono riportati i dati. Per quanto riguarda poi le informazioni relative alle “condizioni di sicurezza”, con l’entrata in vigore del “Decreto Destinazione Italia” i condòmini non dovranno più fornire alcuna informazione sulla propria unità immobiliare, perché i dati da raccogliere riguardano solo le parti comuni dell’edificio.

tratto dal sito della Confedilizia

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