Per l’eliminazione delle barriere architettoniche è venuta meno la possibilità di richiedere lo sconto in fattura o la cessione del credito, salvo alcune eccezioni. Il decreto n, 11/2023 ha previsto una specifica salvaguardia solo per determinate fattispecie. Solo in quei casi resta possibile optare per la cessione o sconto in fattura del bonus. Si tratta dei seguenti casi:
Condominio, in relazione a interventi su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa;
Persone fisiche con reddito fino a 15.000 euro, determinato secondo quanto previsto dal quoziente familiare introdotto per il superbonus, in relazione a interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare e che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale;
Soggetti in condizioni di disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3 della Legge n. 104 presente nel nucleo familiare del contribuente.
Al di fuori dei ccasi sopra indicati, quindi, l’unica modalità di fruizione del bonus barriere architettoniche è l’indicazione in dichiarazione dei redditi e l’utilizzo della detrazione spettante nelle cinque quota previste.
