Premesso che l’unico documento valido a fini fiscali è rappresentato dalla fattura elettronica, l’Agenzia delle entrate proprio sulla “perplessità” della valenza della “copia di cortesia”, ha precisato che, ai fini del controllo documentale (articolo 36-ter del D.p.r 600/1973) andrà fatto riferimento ai contenuti della copia analogica (quindi cartacea) rilasciata al consumatore finale.
Tuttavia, in caso di discordanza nei contenuti fra la fattura elettronica e la copia cartacea (di cortesia), e fatta salva la prova contraria (per esempio l’entità del pagamento effettuato), saranno ritenuti «validi», anche ai fini tributari, quelli della fattura digitale.

In poche parole, in caso di discordanza tra la fattura digitale ed i relativi pagamenti s’innalza la probabilità di una verifica fiscale con la necessità di produrre prove a sostegno della validità del documento analogico.

Quindi, posto che la copia analogica non ha alcun valore ai fini fiscali, poiché l’unico documento fiscalmente valido resta la fattura elettronica in formato digitale, sembra alquanto approssimativa se non addirittura scorretta l’idea che l’amministratore di condominio professionista debba limitarsi a ricevere le copie analogiche delle fatture elettroniche, senza preoccuparsi di doverne accertare la regolarità.

Già prima che entrasse in vigore il sistema della fatturazione elettronica l’amministratore aveva l’obbligo di verificare la regolarità formale delle fatture, con riferimento agli elementi fondamentali, quali aliquota, ammontare dell’imponibile e dell’imposta oltre che la conformità della stessa con i preventivi approvati.

Pertanto, un controllo sul documento elettronico risulta quanto mai necessario, per correggere eventuali difformità rispetto a quello cartaceo: si pensi ad esempio al caso in cui la fattura digitale abbia contenuti o importi diversi dalla quella “di cortesia”, o non risulti corretta rispetto alle prestazioni effettivamente svolte, ovvero non sia mai stata inviata allo Sdi.

Pertanto, ove evitare problemi di natura amministrativa, contestazioni da parte del fisco, oltre che problemi di responsabilità professionale sembra quanto mai pacifico affermare che l’amministratore prima di effettuare il pagamento di un fattura “cartacea” non possa esimersi dal verificare la regolarità della fattura elettronica trasmessa dal fornitore al Sistema di Interscambio.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *