In base all’articolo 1129 del codice civile, il condominio composto da più di otto inquilini ha l’obbligo di nominare un amministratore. Nel caso in cui non ci sia tale obbligo, lo stesso articolo recita che “sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è affissa l’indicazione delle generalità e dei recapiti, anche telefonici, della persona che svolge funzioni analoghe a quelle dell’amministratore”. Ciò presuppone che oltre ai casi obbligatori per legge della nomina, in tutti gli altri casi, ovvero in quelli con meno di nove inquilini, sia necessario chi sostituisca questa figura.
Anche nel piccolo condominio senza amministratore l’assemblea, con apposita delibera, può richiedere l’apertura di un conto corrente bancario o postale e, a tal fine, delegare un condomino (referente) a eseguire le operazioni sul conto corrente condominiale.
