L’articolo 69 delle disposizioni di attuazione del Codice civile, ha ridisciplinato la materia delle modifiche o revisione delle tabelle millesimali di proprietà, disponendo che i valori proporzionali delle singole unità immobiliari espressi nella tabella millesimale di cui all’articolo 68 possono essere rettificati o modificati all’unanimità. Tali valori possono essere rettificati o modificati, anche nell’interesse di un solo condomino, con la maggioranza prevista dall’articolo 1136, secondo comma, del Codice civile, quando risultino conseguenza di un errore, e quando per incremento di superfici o diminuzione delle unità immobiliari sia alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell’unità immobiliare anche di un solo condomino. Con una disposizione del tutto inattesa, l’articolo 69 delle disposizioni di attuazione del Codice civile ha disposto anche che, ai fini della revisione dei valori proporzionali, può essere convenuto in giudizio unicamente il condominio in persona dell’amministratore. Questi è tenuto a darne senza indugio notizia all’assemblea dei condomini, sotto pena di revoca del mandato e di risarcimento degli eventuali danni, è tuttavia riscontrabile l’ambiguità dal momento che l’amministratore di condominio ha solo poteri di gestione delle parti comuni e non anche delle proprietà esclusive, sicchè in astratto egli non dovrebbe avere titolo per intervenire in giudizio per la modifica della tabella millesimale, conseguente all’alterazione di una unità immobiliare, dai quaderni dell’esperto risponde.

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