Il condominio è tenuto al pagamento delle imposte patrimoniali sugli immobili, ovvero Imu e Tasi in due rate, acconto entro il 16 giugno e saldo entro il 16 dicembre, relative alle parti comuni condominiali individuate dall’art. 1117 del CODICE CIVILE (alloggio del portiere, la lavanderia, gli stenditoi e i sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all’uso comune). Tali rate devono essere versate a cura dell’amministratore, il quale è chiamato a prelevare l’importo necessario dalle disponibilità comuni, attribuendo necessariamente le singole quote (in basa alle tabelle millesimali) ai proprietari, se infatti un soggetto non è tenuto al pagamento dell’imposta per l’abitazione principale, lo stesso non accade per le parti comuni: non è possibile estendere il beneficio anche alle relative pertinenze, dal momento che non sono di proprietà dei singoli ma di un soggetto giuridico diverso il condominio. La dichiarazione Imu risulta necessaria solo per la comunicazione delle variazioni rilevanti intervenute, assai rare dal momento che gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta comunale dipendono da atti per i quali sono applicabili le disposizioni previste nell’ambito della disciplina del modello unico informatico (MUI), i notai lo utilizzano obbligatoriamente, rimane necessaria la dichiarazione unicamente nei casi: immobili che godono di riduzioni ai fini Imu, ovvero quelli di interesse storico o artistico o dichiarati inagibili o inabitabili, oppure se le informazioni nella banca dati catastale non sono aggiornate dal contribuente mediante le apposite procedure e richieste, oppure il comune non dispone delle notizie rilevanti ai fini dell’imposizione. Nel caso il condominio sia soggetto alla dichiarazione, l’amministratore di condominio per conto di tutti i condomini, con una dichiarazione separata per ciascuno di essi ( e una, eventualmente, anche per l’immobile dell’amministratore medesimo, appartenente al condominio) stesse previsioni valgono nel caso di multiproprietà, ove, parimenti, l’obbligato è l’amministratore. L’Imu è una delle componenti della IUC – Imposta Unica Comunale la quale, nonostante la denominazione, è in realtà un acronimo che si suddivide in Imu, Tari (Tassa sui rifiuti) e Tasi, Tassa sui servizi indivisibili comunali (illuminazione pubblica, vigilanza urbana, ecc.) detenuta per il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, aree scoperte o fabbricabili. La Tari si applica sulla stessa base imponibile dell’Imu, di cui costituisce, un’addizionale, non colpendo i terreni agricoli ed essendo inoltre dovuta in misura variabile dal 10% al 30% anche dall’inquilino, in caso di locazione di immobili se però non costituisce l’abitazione principale del locatario.

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