Alle fatture per i lavori edili sulle parti comuni del condominio, come anche per quelle dei professionisti, se emesse al condominio in riguardo ad agevolazioni con qualunque detrazione fiscale, super bonus, ecobonus, sismabonus eccetera, non si applica mai la ritenuta del 4% o del 20%, dal momento che il pagamento deve essere effettuato sempre con bonifico “parlante”, soggetto alla ritenuta d’acconto dell’8% che viene trattenuta direttamente dalle banche o dalle poste, questo vale anche per le fatture emesse a uno dei condomini, persona fisica, del condominio minimo. Per quanto riguarda invece l’emissione di fatture al condomino per lavori e prestazioni relative a contratti d’appalto di opere o di servizi nell’esercizio di impresa che non riguardano le agevolazioni con detrazioni fiscali, tutti i condomini sono sostituti d’imposta e devono trattenere la ritenuta d’acconto del 4% oppure del 20% per le prestazioni dei professionisti. Per i condomini minimi se si è scelto di non nominare l’amministratore, le ritenute devono essere effettuate da uno qualunque dei condomini, utilizzando il codice fiscale del condominio medesimo, per esempio sulla fattura dell’impresa di pulizia o dello spurgo dei pozzetti delle fognature, del giardinaggio eccetera ma anche per esempio la revisione delle tabelle millesimali da parte del professionista.
